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NORMATIVE
DI RIFERIMENTO
Versilia Marine Service svolge
la revisione delle zattere di salvataggio, per le quali
é , in conformità a quanto stabilito dalle seguenti istruzioni e normative:
Manuali tecnici delle case costruttrici
stabilisce le caratteristiche tecniche che le
zattere di salvataggio autogonfiabili, idonee per imbarcazioni da diporto battenti bandiera Italiana, devono obbligatoriamente avere; stabilisce, inoltre, la procedura
ed in particolare i controlli periodici da effettuare durante una revisione.
stabilisce le modalità di revisione delle zattere
di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili, dei dispositivi d’evacuazione
marini e degli sganci idrostatici, recepisce,
inoltre, la risoluzione IMO A.761(18) del 04/11/93, emendata
dall’MSC. 55(66) il 30/05/96, che stabilisce le condizioni
per l’approvazione delle stazioni di revisione zattere da
parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto VI Reparto “Sicurezza
della Navigazione” di Genova.
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"Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'".
Tale D.P.R. tratta del "marchio di conformità"
detto comunemente "ruota di
timone" (foto a lato). Cliccando sulla
foto potete visualizzare uno schema (ripreso dal catalogo Plastimo)
che spiega la differenza fra il marchio CE
e la "ruota di timone". |
Tale marchio di conformità
sta a significare che l' (bussole, salvagenti anulari, fuochi
e razzi d'emergenza, apparecchi di segnalazione sonora ecc.)
é convalidato per un impiego
su navi professionali o commerciali
e, a maggior ragione su imbarcazioni da diporto.
I prodotti marcati con la ruota di timone sono
conformi alle specificazioni SOLAS. Questo
marchio viene assegnato da un organismo certificato indipendente
dal fabbricante (es. RINA, TUV, Lloyds ecc.). |
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La normativa S.O.L.A.S., acronimo di Safety Of Life At Sea,
salvaguardia della vita umana in mare, é il risultato della
Convenzione Internazionale del 1974.
L’Italia vi ha aderito con la Legge 23/05/1980 N°313,
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 190 del 15/07/1982.
Le regole di tale Convenzione si applicano unicamente
alle navi che effettuano viaggi internazionali
(escluse le navi da guerra o addette al trasporto di truppe, le
navi da carico inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda, le navi
senza mezzi di propulsione meccanica, le navi in legno di costruzione
primitiva, le navi da diporto che non si dedicano ad alcun traffico
commerciale, le navi da pesca. regola 1 e 3 del Capitolo 1).
La prima versione fu adottata nel 1914 in conseguenza al disastro
del Titanic, la seconda nel 1929, la terza nel 1948 e la quarta
nel 1960.
Nella Convenzione del 1960, a differenza delle precedenti, fu specificata
la procedura per l’accettazione degli emendamenti da parte
degli Stati aderenti, procedura che però rendeva lenta e
macchinosa la loro entrata in vigore. Ad essa seguirono diversi
emendamenti e l’elaborazione di una nuova procedura che rendesse
la loro accettazione più rapida (tacito assenso), ciò
portò, nel 1974, ad elaborare una Convenzione completamente
nuova.
La Convenzione S.O.L.A.S. di riferimento é quella del 1974,
con i successivi emendamenti fino ad oggi elaborati. |