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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Versilia Marine Service svolge la revisione delle zattere di salvataggio, per le quali é regolarmente autorizzata, in conformità a quanto stabilito dalle seguenti istruzioni e normative:

Manuali tecnici delle case costruttrici

Decreto Ministeriale N. 219 del 12/08/2002
stabilisce le caratteristiche tecniche che le zattere di salvataggio autogonfiabili, idonee per imbarcazioni da diporto battenti bandiera Italiana, devono obbligatoriamente avere; stabilisce, inoltre, la procedura ed in particolare i controlli periodici da effettuare durante una revisione.

Decreto Dirigenziale N. 641 del 16/07/2002
stabilisce le modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi d’evacuazione marini e degli sganci idrostatici, recepisce, inoltre, la risoluzione IMO A.761(18) del 04/11/93, emendata dall’MSC. 55(66) il 30/05/96, che stabilisce le condizioni per l’approvazione delle stazioni di revisione zattere da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto VI Reparto “Sicurezza della Navigazione” di Genova.

D.P.R. 6 ottobre 1999 n. 407
"Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo".
Tale D.P.R. tratta del "marchio di conformità" detto comunemente "ruota di timone" (foto a lato). Cliccando sulla foto potete visualizzare uno schema (ripreso dal catalogo Plastimo) che spiega la differenza fra il marchio CE e la "ruota di timone".
Tale marchio di conformità sta a significare che l'equipaggiamento marittimo (bussole, salvagenti anulari, fuochi e razzi d'emergenza, apparecchi di segnalazione sonora ecc.) é convalidato per un impiego su navi professionali o commerciali e, a maggior ragione su imbarcazioni da diporto. I prodotti marcati con la ruota di timone sono conformi alle specificazioni SOLAS. Questo marchio viene assegnato da un organismo certificato indipendente dal fabbricante (es. RINA, TUV, Lloyds ecc.).

 

Convenzione SOLAS 74(83) e relativi emendamenti
La normativa S.O.L.A.S., acronimo di Safety Of Life At Sea, salvaguardia della vita umana in mare, é il risultato della Convenzione Internazionale del 1974.
L’Italia vi ha aderito con la Legge 23/05/1980 N°313, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 15/07/1982.
Le regole di tale Convenzione si applicano unicamente alle navi che effettuano viaggi internazionali (escluse le navi da guerra o addette al trasporto di truppe, le navi da carico inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda, le navi senza mezzi di propulsione meccanica, le navi in legno di costruzione primitiva, le navi da diporto che non si dedicano ad alcun traffico commerciale, le navi da pesca. regola 1 e 3 del Capitolo 1).
La prima versione fu adottata nel 1914 in conseguenza al disastro del Titanic, la seconda nel 1929, la terza nel 1948 e la quarta nel 1960.
Nella Convenzione del 1960, a differenza delle precedenti, fu specificata la procedura per l’accettazione degli emendamenti da parte degli Stati aderenti, procedura che però rendeva lenta e macchinosa la loro entrata in vigore. Ad essa seguirono diversi emendamenti e l’elaborazione di una nuova procedura che rendesse la loro accettazione più rapida (tacito assenso), ciò portò, nel 1974, ad elaborare una Convenzione completamente nuova.
La Convenzione S.O.L.A.S. di riferimento é quella del 1974, con i successivi emendamenti fino ad oggi elaborati.

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